quinta-feira, 14 de janeiro de 2010

Circular do Ministério Italiano

Esta Circular do Ministério da Justiça Italiano diz que não há necessidade de retificar judicialmente pequenos erros de grafia e omissões nas Certidões, para fins de reconhecimento da cidadania italiana, seja no Brasil, tanto na Itália.
É importante o conhecimento do teor dessa Circular, pois tem Anagrafe de Comune na Itália que desconhece o seu teor.



Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, la n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 "Trascrizione e rettifica d’atti dello stato civile formati all’estero, contenenti errori od omissioni" 

Dice testualmente Il Dicastero degli Affari Esteri (1) ha segnalato che alcuni ufficiali dello stato civile si rifiutano di trascrivere gli atti dello stato civile provenienti dall’estero, qualora essi contengano errori, e li restituiscono affinchè si provveda alla loro rettificazione nel Paese in cui gli atti stessi sono stati formati.


Al riguardo allo stesso Ministero ha fatto presente che non è sempre possibile procedere alla rettificazione di tali atti nel paese straniero, anche perchè in taluni di loro ciò comporterebbe l’onere di spese rilevanti a carico degli interessati; onde di verifica che gli atti anzidetti, dopo la restituzione al Dicastero degli Affari Esteri da parte degli ufficiali dello stato civile, non siano più rettificati all’estero né trascritto in Italia.

Questo Ministero, mentre rileva  che la trascrizione degli atti dello stato civile provenienti dall’estero, disposta dall’art. 51 dell’ordinamento dello stato civile (2), soddisfa ad un pubblico interesse, ritiene che l’inconveniente possa essere eliminato mediante la rettificazione di tali atti in Italia dopo che siano stati effettuati le trascrizioni degli stessi nei registri dello stato civile, a norma dell’art. 169 (3) del citato ordinamento.

Si pregano pertanto le SS.LL.Illme. di voler dare disposizioni agli ufficiali dello stato civile dipendenti nel senso di provvedere alla trascrizione degli atti provenienti dall’estero anche se contenenti errori od omissioni informando in tali casi il Procuratore della Repubblica, affinchè possa promuoverne la rettificazione innanzi al tribunale competente, à sensi degli artt. 165 (4) e 169 (5) dell’ordinamento dello stato civile.

NOTE DI AGGIORNAMENTO: (1) Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, gli atti dello stato civile non vengano più trasmessi per tramite del Ministro degli Affari Esteri, ma direttamente dall’ufficio dello stato civile competente per la trascrizione. (2) L’ordinamento dello stato civile (r.d.9 luglio 1939, n. 1238) è stato abrogato, e -dal 30 marzo del 2001- è in vigore il Regolamento, approvato con D.P.R. 3 novembre del 2000, n. 396. Il riferimento all’art. 51va, ora, inteso con riguardo all’art. 17 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

(3) Il rinvio va, oggi e cioè dal 30 marzo 2001, inteso con riguardo agli artt. 97 e 100 D.P.R. 3 novembre del 2000, n. 396. (4) L'art. 165, oggi abrogato, limitava la titolarità dell’azione giudiziaria del pubblico ministero (Procuratore della Repubblica) a due sole ipotesi, l’errore materiale di scritturazione o la sussistenza di un pubblico interesse (oltre ad una terza ipotesi), che per altro aveva carattere più di forma "sui generis"di gratuito patrocinio che di vera e propria legittimazione ad agire in giudizio. L’in questo momento vigente art. 95, comma 2 D.P.R. 3 novembre del 2000, n. 396 legittima l’azione in giudizio del Pubblico Ministro ïn ogni caso", con ciò ampliando profondamente la competenza. (5)Vedi nota 3.






quarta-feira, 6 de janeiro de 2010